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Litigation funding per avvocati: come proporre il supporto non recourse al Suo cliente

Capita di frequente a un avvocato civilista di avere un cliente con un caso giuridicamente solido ma economicamente impossibile da sostenere: i costi anticipati sono fuori portata, il rischio percepito è alto, il cliente rinuncia. Il rifiuto non significa che il caso non valga: significa che il modello tradizionale di compenso non è adeguato. Il litigation funding offre un'alternativa concreta — il cliente accede alla giustizia senza esposizione economica, l'avvocato viene pagato regolarmente per il lavoro svolto, ConCausa si assume costi e rischi.

Il dilemma del caso solido ma non sostenibile

L'avvocato civilista incontra ricorrentemente clienti con casi solidi sotto il profilo giuridico ma non sostenibili sotto quello economico: PMI con sinistri assicurativi rilevanti, privati con responsabilità medica significativa, imprese con violazioni di proprietà industriale strutturate, soggetti con sentenze favorevoli non eseguite.

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Le opzioni tradizionali presentano limiti significativi. La parcella tradizionale è inaccessibile per molti clienti. Il patto di quota lite è ammesso (articolo 13, comma 4, L. 247/2012) ma non risolve il problema delle spese vive — perizie, contributi unificati, consulenze tecniche — che il cliente deve comunque anticipare. Il gratuito patrocinio ha limiti reddituali stringenti che escludono molte PMI e privati di ceto medio.

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Risultato: cause meritevoli vengono abbandonate, con perdita di valore sia per il cliente sia per l'avvocato. Il litigation funding è strutturalmente concepito per sbloccare proprio questi casi, riportando la decisione di agire o non agire sulla pura solidità giuridica della pretesa.

La cornice giuridica e deontologica del litigation funding tra professionisti

Il litigation funding è stato consolidato come modello giuridico legittimo dalla Corte di Cassazione con quattro pronunce del 2024 — l'ordinanza n. 4427 del 20 febbraio, l'ordinanza n. 7375 del 19 marzo, l'ordinanza n. 7635 del 21 marzo e il decreto del Primo Presidente n. 13749 del 17 maggio. La cessione del credito litigioso al funder è valida anche in assenza di iscrizione del cessionario all'albo degli intermediari finanziari, perché l'operazione non ha causa di finanziamento.

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Sul fronte deontologico, l'articolo 1261 del codice civile e la Cassazione (ord. n. 29834 del 20 novembre 2018) impongono che l'avvocato non possa essere cessionario del credito litigioso che gestisce. Questo principio fonda il modello a tre parti: cliente, ConCausa (funder), avvocato gestore — soggetti distinti, ciascuno con il proprio ruolo e la propria responsabilità.

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Il rapporto tra avvocato segnalante e funder può essere impostato come una collaborazione professionale conforme alla normativa e alla deontologia applicabile, nel rispetto della libertà del cliente di scegliere se procedere e della separazione dei ruoli. Il consenso del cliente alla segnalazione va documentato.

Come ConCausa lavora con gli avvocati segnalanti

Il flusso operativo è semplice. L'avvocato che identifica un caso idoneo lo segnala a ConCausa — direttamente o invitando il cliente a compilare il modulo di pre-valutazione. ConCausa conduce la pre-valutazione e, se il caso è idoneo, propone al cliente una valutazione approfondita (300€ + IVA, rimborsabili).

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L'avvocato segnalante può essere coinvolto nella gestione del caso se possiede i requisiti di specializzazione e se il cliente lo conferma — sempre soggetto al principio di separazione tra avvocato valutatore e avvocato gestore. Quando l'avvocato segnalante non gestisce direttamente il caso, ConCausa assegna un legale dalla propria rete, e l'avvocato segnalante può restare il punto di riferimento del cliente per la relazione complessiva.

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Eventuali forme di collaborazione con professionisti vengono valutate caso per caso nel rispetto della normativa professionale e deontologica applicabile, della libertà decisionale del cliente, della trasparenza dei ruoli e dell'assenza di condizionamenti nella scelta del difensore.

Cosa fare ora

Per attivare una collaborazione di segnalazione con ConCausa:

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  1. Identifichi nel Suo portafoglio uno o più casi che potrebbero rientrare nei criteri (di norma: valore superiore a 25.000-50.000 euro, controparte solvibile, base giuridica solida, documentazione adeguata).

  2. Discuta con il cliente l'opzione del litigation funding e ottenga il suo consenso a essere segnalato a ConCausa.

  3. Compili il modulo di pre-valutazione segnalando di essere il legale referente, oppure contatti direttamente ConCausa a info@concausa.it per discutere una collaborazione professionale conforme alla normativa e alla deontologia applicabile.

  4. Riceverà risposta entro 72 ore con la valutazione preliminare del caso e l'eventuale conferma della collaborazione professionale.

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Domande frequenti

Ha un cliente con un caso solido ma costoso? Lo inviti a compilare il modulo di pre-valutazione, oppure ci contatti a info@concausa.it per valutare una collaborazione conforme alla normativa professionale applicabile.

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